Gruppi In vista di questa importante novità in campo fiscale Microarea rilascerà per Mago.net 3.5, in occasione della distribuzione della Service Pack 4 in uscita nella prima metà di settembre 2011, il nuovo modulo chiamato "Comunicazioni Fiscali Telematiche", destinato a gestire in toto l’ormai crescente numero di comunicazioni elettroniche richieste da Governo, Enti Pubblici, Agenzia delle Entrate e simili.
Per la Standard Edition il modulo è disponibile solo in modalità acquisto. Per le versioni Professional Lite e Professional oltre all'acquisto è prevista anche l'opzione di noleggio (PPU). Nella Enterprise Edition il nuovo modulo è sempre compreso. Non è prevista l’introduzione dello strumento su release precedenti di Mago.net.
Spesometro: guida alle novità in vigore dal 1° Luglio 2011 (da Leggioggi.it)
Tutti i soggetti Iva dovranno comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000,00 Euro (al netto dell’Iva). Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (giustificate solitamente da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600,00 Euro (al lordo dell’Iva).
Cambia, in sostanza, il modo di "fare la spesa", poiché i venditori saranno obbligati a richiedere il codice fiscale ad ogni cliente la cui spesa complessiva sia superiore all’importo specificato. Questi dovrà comunicarli all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2012.
Più precisamente, le comunicazioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2011 per le operazioni di importo pari o superiore a 25mila Euro (al netto dell’IVA) con obbligo di fatturazione, relative al periodo d’imposta 2010; entro il 30 aprile 2012 per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 Euro con fattura (periodo d’imposta 2011) e per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 Euro rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano operazioni:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti;
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono esonerati, dagli adempimenti in commento, i contribuenti "minimi" (se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo "spesometro").
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
• le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione);
• le operazioni realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73 (questa novità è stata apportata dal Decreto Sviluppo);
• le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
• passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Tutti gli adempimenti previsti, insieme ai dati che confluiscono nei database dell’Amministrazione finanziaria, renderanno più difficoltoso sottrarre ricchezza al prelievo tributario. Tuttavia, il timore è che, di fronte a numerosi obblighi che, in molti casi, aumentano i costi e gli oneri di comunicazione, si potrebbe "incentivare" un ritorno al sommerso soprattutto nelle aree produttive e per i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà.
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